Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 10
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463 , e' sostituito dal segente: " 3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalita' di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalita' di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonche' della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere alla Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro e' altresi' autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell' articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 , a rimborsare alla stessa Societa' le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.".