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Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 · Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 — Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle societa' dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a societa' da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o piu' societa' all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali e' effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilita' rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura. 2-quinquies. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater si applicano le norme di cui all' articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9. 2-sexies. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall' articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori e' ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della societa' risultante dall'operazione di trasferimento sara' corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti. 2-septies. Le societa' risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-quater, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.".

2. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , introdotto dall' articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462 , e' abrogato.