Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 7
1. All' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le societa' dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime societa'.".