Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 Art. 6
1. I contratti di appalto conclusi dalle societa' controllate dall'EFIM, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , per le quali l'autorita' competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il Commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se e' stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33 , rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle societa' poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.