Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 Art. 8
1. L' articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467 , e' abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.
((1-bis. L' articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' abrogato))
1. L' articolo 2, quinto comma, della legge 22 luglio 1982, n. 467 , e' abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1993.
((1-bis. L' articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' abrogato))