Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 Art. 9
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , come modificato dall' articolo 23, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24.";
b) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3.";
c) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: " 2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:";
d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla data di versamento dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale";
e) nell'articolo 37, comma 1, sono soppresse le parole da: ", salvo i casi" fino a: "all'articolo 33, comma 1,";
f) nell'articolo 38 il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
g) nell'articolo 39, comma 2, le parole: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine previsto dall'articolo 37";
h) nell'articolo 52, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo.
2. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e' abrogato.