Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 Art. 7
1. Il termine previsto dall' articolo 62, comma 17, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1994. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 1 del presente articolo in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1996.