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Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 · Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 — Disposizioni tributarie urgenti

Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale.";

b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413)) ;

c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413)) ;

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate allo stesso in conseguenza degli errori formali imputabili al centro o ai soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4. Resta ferma la responsabilita' dell'utente o del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attivita' nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.";

e) nel comma 8-bis, introdotto dall' articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , le parole: "nell'anno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1993 e 1994";

f) il primo periodo del comma 13-bis, introdotto dall' articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e' sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13 qualora abbiano costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o piu' centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 .";

g) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 27 GIUGNO 1994, N. 413)) .

2. Nell' articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: " 8-bis. Ai sostituti di imposta con un numero di dipendenti fino a 100 e' data facolta' di prestare assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. A tal fine occorre fare riferimento al numero di dipendenti esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale dovrebbe essere prestata l'assistenza. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .".

3. Per l'anno 1994, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di non svolgere le attivita' di assistenza previste dall' articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , fermo restando l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenute d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale.