Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 Art. 3Disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990
1. I mutui a copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988 di cui all' articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ed all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 , possono essere assunti in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, in attesa del completamento degli adempimenti di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazione, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , fino alla concorrenza dell'ottanta per cento della differenza tra l'importo della maggiore spesa sanitaria accertata sulla base dei conti consuntivi oppure, se mancanti, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili, e l'importo dei mutui gia' contratti per il medesimo titolo.
2. L' articolo 2- bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 , e' sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - 1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determi- nate con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del novanta per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo e' subordinata all'osservanza del disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire 1500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.".
3. I mutui di cui all' articolo 3, commi 3 , 3- bis e 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 , devono essere assunti dalle regioni e province autonome entro il 31 dicembre 1993 per la estinzione delle anticipazioni straordinarie di cassa. Gli eventuali interessi sulle predette anticipazioni straordinarie maturati successivamente alla data del 31 dicembre 1993, rimangono a carico dei bilanci regionali e provinciali in aggiunta alla quota di cui al predetto articolo 3, comma 3- bis, lettera a), con separata evidenza nel contratto di mutuo.