Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 Art. 2
Ripiano maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 (saldo) e 1992
1. Alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, pari alle eccedenze delle spese correnti rispetto alle entrate complessive correnti comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 1, determinate con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con quello del tesoro, si fa fronte:
a) quanto ad un terzo con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con i propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, ai fini della copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
b) quanto ai restanti due terzi con oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, con determina del direttore generale della Cassa medesima alle regioni e province autonome finanziamenti nei limiti dell'85 per cento della intera quota prevista a carico dello Stato, sulla base di specifica autorizzazione del Ministero del tesoro. Per il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti del restante 15 per cento a saldo, la istanza deve contenere apposita dichiarazione attestante che le unita' sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarita' contabile di legittimita' e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall' articolo 19, comma 1, dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 .
2. Per fare fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1992, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle regioni e alle province autonome finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella B. Con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base dell'indicazione di cui alla predetta tabella B, si provvede alla concessione dei mutui, in ragione del trenta per cento nell'anno 1993 e per il rimanente settanta per cento nell'anno 1994 ed alla contestuale somministrazione. Non si applica il disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 .
3. I mutui con oneri a carico dello Stato di cui ai commi 1 e 2, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualita' posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 610 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione della proiezione per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. ((6))
-------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."