Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 Art. 4Disposizioni comuni
1. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi alle regioni e province autonome ai sensi del presente decreto dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi delle unita' sanitarie locali, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.