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Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 · Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 — Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 9

Capo II ARMA DEI CARABINIERI

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e' aumentato nei gradi di:

a) generali di divisione: 1 unita';

b) generali di brigata: 3 unita';

c) colonnelli: 5 unita'.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.