Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 9
Capo II ARMA DEI CARABINIERI
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e' aumentato nei gradi di:
a) generali di divisione: 1 unita';
b) generali di brigata: 3 unita';
c) colonnelli: 5 unita'.
2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.