Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 10
Capo II ARMA DEI CARABINIERI
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 e' modificato in 8;
b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 e' modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;
c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 e' modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;
d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;
e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: "anzianita'" sono aggiunte le seguenti: "dopo quattro anni di permanenza nel grado";
f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b), (c) e (d) e le relative note riportate in calce sono abrogate.