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Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 · Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 — Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 10

Capo II ARMA DEI CARABINIERI

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 e' modificato in 8;

b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 e' modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2;

c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 e' modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono sostituiti dal numero 5;

d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo la parola: "anzianita'" sono aggiunte le seguenti: "dopo quattro anni di permanenza nel grado";

f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b), (c) e (d) e le relative note riportate in calce sono abrogate.