Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 8
Capo II ARMA DEI CARABINIERI
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410 ((, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137)) , sono promossi al grado superiore:
a) 1 generale di brigata;
b) 3 colonnelli;
c) 9 tenenti colonnelli.
2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni.