Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 Art. 7
Capo I POLIZIA DI STATO
1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine puo' disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale e' prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonche' prevedere termini abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se piu' brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali puo' prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento puo' inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981 , comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.".