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Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 · Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 — Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987

Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 , e' inserito il seguente: "Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale".

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270))

3. Nei confronti delle societa' sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e successive integrazioni e modificazioni, scade nel periodo compreso tra il 1 maggio 1987 e il 29 febbraio 1988, puo' essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non piu' di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non puo' superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , le parole: "tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare", sono sostituite dalle seguenti: "tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , come sostituito dall' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 , acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare".