Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 5
1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.