Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 7
1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilita' degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .