Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 4
1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell' articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 , che intraprendano una attivita' autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennita' ad essi spettante.