Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 Art. 3
1. La GEPI e' autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.
2. La GEPI e le societa' cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 .
3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalita' e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell' articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 .
4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 , cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:
a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non piu' di 50 chilometri dal comune di residenza;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle societa' di appartenenza;
c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);
d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.