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Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 — Interventi in materia di riforma del processo penale

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 7Modalita' per la stipula dei contratti

In KraftAmtlicher Text

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilita' generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113 , e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631 , convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresi', il disposto dell' articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, e l' articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 , come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7 .

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dal Provveditorato generale dello Stato.