Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 6Contratti con imprese di servizi specialistici
1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessita' e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti annuali con imprese di servizi specialistici (( aventi i requisiti di cui all'articolo 1 )) per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.
2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazioni previste nei contratti di cui al comma 1 (( ad una delle imprese convenzionate )) .