Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 — Interventi in materia di riforma del processo penale

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 8Consulenti esperti in materie tecniche

In KraftAmtlicher Text

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalita' per la liquidazione degli onorari la cui misura sara' determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 .

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale , estranei all'Amministrazione della giustizia, e' attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attivita' preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale , il Ministero di grazia e giustizia e' altresi' autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 .

4. L'onere finanziario e' valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.