Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 5Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura
1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della societa' che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore (( purche' aventi sede legale in Italia )) .
2. La direzione tecnica dei centri informatici puo' essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.
3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione di procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacita' professionale e di segretezza.
4. L'onere finanziario e' valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.