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Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 — Interventi in materia di riforma del processo penale

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 4Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria e' istituita una commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla commissione.

2. La commissione e' presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed e' composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attivita', i metodi e i tempi di attuazione e le modalita' di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attivita' sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con societa' specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario e' valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.