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Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 · Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 — Interventi in materia di riforma del processo penale

Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 3Commissione tecnico-amministrativa

In KraftAmtlicher Text

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione e' presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed e' composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore dell'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonche' da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall' articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 SETTEMBRE 1993 N. 364 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 458 ))

4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 SETTEMBRE 1993 N. 364 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 458 ))