Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 2Microfilmatura degli atti
1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso e' contenuto.
(( 2. La microfilmatura e' richiesta al Ministro di grazia e giustizia dall'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi quando sia riconosciuta necessaria o utile ai fini di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi. La richiesta s'intende approvata trascorso il termine di quindici giorni dal suo ricevimento senza che il Ministro l'abbia rifiutata con provvedimento motivato ))
3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.
4. L'onere finanziario e valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.