Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 1Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia
1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonche' di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.
2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia puo' stipulare uno o piu' contratti (( con imprese aventi sede legale in Italia)) secondo un programma applicativo uniforme.
3. L'onere finanziario e' valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.