Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 11Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie
1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, e' autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1 gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.
2. L'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore a 70 ore mensili.
3. L'onere finanziario e' valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.