Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 12Onere finanziario
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.