Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320 Art. 10Tenuta dei registri in forma automatizzata
1. E' autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.
2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'espletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.