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Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 · Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 — Disposizioni urgenti per il personale del lotto

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale del lotto di cui all' articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , cui e' affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterra' fino al 30 giugno 1987, sara' inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1 luglio 1987.

2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui e' affidata la reggenza di una ricevitoria e' concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennita' di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.