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Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 · Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 — Disposizioni urgenti per il personale del lotto

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , ((e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528)) . Il personale del lotto che si e' avvalso o si avvarra' delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purche' dimostri di avere la disponibilita' ((di locali, arredi e attrezzature idonei)) .

((1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dai seguenti: "E consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purche' in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come modificato dall' articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 . In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo))