Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 5
1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal ((1 ottobre 1986)) , ai sensi ((degli articoli 11 e 12)) del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unita' ((di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative)) .