Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 2
1. Ai Fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall' articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 , l'anzianita' decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento e' determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parita' di qualifica, dall'anzianita' nella qualifica, nonche', a parita' di anzianita', dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.