Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 Art. 1
1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , sara' effettuata in piu' soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. ((Tuttavia sara' disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie)) , anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unita' in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unita', con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione verra' disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporsi dal Ministero delle finanze in base all'anzianita' di servizio dei richiedenti ((e di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalita' del servizio)) secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuera' a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sara' assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.
2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117 .