Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 · Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 — Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. La validita' del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e' pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianita' nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianita' di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito e' fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unita'.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574 . Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano puo' essere compiuto per la meta' nel grado di maggiore.