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Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 · Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 — Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574 . La loro applicazione, non deve, pero', comportare scavalcamenti di ufficiali piu', anziani in ruolo.