Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 Art. 5
1. Il termine del periodo transitorio indicate nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , gia' prorogato dall' articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di eta' nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 , prevede uno o piu' corrispondenti livelli retributivi.