Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 2
Il provveditore agli studi puo', con proprio decreto, delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare, limitatamente ((al personale insegnante e non insegnante)) in servizio nell'istituto medesimo, i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 1. Puo' altresi' delegare agli stessi, per quanto concerne il personale insegnante e non insegnante, l'emanazione dei provvedimenti indicati rispettivamente alle lettere a) , b) e c) dell'art. 5 , alla lettera c) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e alle lettere a) , b) , d) ed e) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 304 .
Verweist auf
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 1
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 5
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 6