Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti concernenti la promozione ad ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario in prova nelle scuole stesse, ((...)) la proroga del periodo di prova, nel caso previsto dall' art. 22 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 ((nonche' l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente)) , sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi. Rimane ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione ad emanare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza dei professori ordinari in prova previsti dal terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , e dagli articoli 15 e 16, ultimo comma, e 17 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 . Rimane altresi' ferma la facolta' del Ministro di ordinare speciali ispezioni, ai sensi dell'art. 24 del citato regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 , per l'accertamento della prova. I decreti di promozione ad ordinario e di passaggio definitivo di ruolo di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere inviati, a cura dei provveditori agli studi, alla Ragioneria ((provinciale)) dello Stato per il successivo inoltro alla delegazione ((provinciale)) della Corte dei conti per la registrazione.
Verweist auf
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 22
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 24
- Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 6