Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 Art. 3
Su richiesta dei competenti provveditori agli studi, trasmessa per il tramite della Ragioneria provinciale dello Stato, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori straordinari al fine di corrispondere agli stessi gli assegni connessi alla classe di stipendio di ordinario. I provveditori agli studi avanzeranno dette richieste quando avranno accertato la sussistenza delle condizioni prescritte per la promozione ad ordinario degli interessati.