Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 61
Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati
E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall' art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913 , convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140 . Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e destinate fino a concorrenza di lire 82 miliardi a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonche' per la residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui all' art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1967, n. 1098 , che si intende esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.