Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 62
Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 10 miliardi. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. L'ammortamento dei mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969. Le rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.