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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 60

Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati

In KraftAmtlicher Text

Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall' art. 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717 , quali ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno, saranno inscritti negli anni finanziari 1971 e 1972. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre, negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi agli anni medesimi. I mutui che il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e 1969 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della citata legge 26 giugno 1965 n. 717 , fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.