Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 59-ter
Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati
((E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sara' determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione siciliana. La somma di lire 30 miliardi sara' iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade. All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonche' a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.))