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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche. Sono altresi' estese al capo dell'ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative alle attribuzioni dei provveditori alle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni riguardanti i provveditori alle opere pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988 , ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136 . Al personale dei ruoli centrali comandati in servizio presso l'ispettorato generale spetta l'indennita' prevista dall' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 , e successive modificazioni ed integrazioni.