Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 58
Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3 , 9 , 10 , 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, e' ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all' art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all' art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 . La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' elevata a lire centomila. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.