Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 74
((E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1)) .