Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 75
Sono autorizzate le seguenti spese: a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' concernenti il turismo, L. 200 milioni; b) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall' art. 1, lettera c) della legge 4 marzo 1964, n. 114 , L. 100 milioni; c) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall' art. 1, lettera a), della legge 4 marzo 1964, n. 114 , L. 200 milioni. Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.